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Sciopero: ecco perché il Garante ha ragione e la precettazione è legittima

Un'immagine di uno sciopero ove appaiono bandiere della Cgil

La sinistra e la CGIL devono rispettare la legge come tutti gli altri

I soli sindacati Cgli e Uil hanno annunciato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 17 novembre 2023, durante il quale potrebbero essere a rischio i trasporti fino a 24 ore. Nonostante il Garante abbia richiesto la rimodulazione dello stop, Cgil e Uil andranno avanti con la mobilitazione. Ecco tutti i dettagli.

Cgil e Uil rispettino la Legge come tutti

La sinistra e la CGIL devono rispettare pure loro la legge come tutti gli altri. Le regole esistenti per uno sciopero generale si applicano agli scioperi che sono veramente generali e cioè che riguardano la totalità dei settori e non secondo la discrezionalità di CGIL e UIL.

Lo sciopero non è generale. Parola della Commissione di Garanzia

Partiamo dal principio. Cgil e Uil, e basta, sostengono che lo sciopero da loro annunciato per il 17 novembre sia generale. In realtà, secondo la Commissione di Garanzia, lo sciopero non è generale perché non coinvolge “molte categorie” di lavoratori, ma piuttosto intersettoriale.

La differenza è rilevante: per le astensioni generali è consentito uno stop diffuso di più attività, mentre negli altri casi la salvaguardia dei cittadini segue regole più stringenti. Lo sciopero generale infatti consente di estendere gli orari normalmente previsti per gli scioperi intersettoriali.

In questo caso, ad esempio, per il settore dei trasporti e il servizio pubblico si prevedono 4 ore di sciopero per ogni inizio turno e non le 21 previste da Cgil e Uil.

Cos’è la Commissione di Garanzia per lo sciopero?

La Commissione di Garanzia per lo sciopero è un’autorità amministrativa indipendente, istituita nel 1990, che ha il compito di garantire il bilanciamento tra il diritto allo sciopero, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione, e gli altri diritti costituzionali della persona. I suoi membri sono cinque, restano in carica sei anni e sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su designazione dei presidenti di Camera e Senato, tra esperti di diritto costituzionale, diritto del lavoro e di relazioni industriali.

Al momento, a comporre la Commissione sono la professoressa Paola Bellocchi (ordinaria di Diritto del lavoro presso l’Università di Teramo); il professore avvocato Federico Ghera (associato di Diritto costituzionale presso l’Università di Foggia); l’avvocato Peppino Mariano (esperto di Diritto del lavoro); il dottor Paolo Reboani (esperto di Politiche del lavoro e di Relazioni industriali); l’avvocato Luca Tozzi (esperto di Diritto del lavoro).

Cosa può fare la Commissione?

Per permetterle di svolgere le sue funzioni le sono conferiti innanzitutto poteri di vigilanza sul rispetto delle regole procedimentali che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali. E quindi: obblighi di preavviso, fasce di garanzia, giorni e orari vietati e così via.

La precettazione del Governo

Pertanto, considerato quanto sostenuto dal Garante, il governo ha firmato l’ordinanza di precettazione per lo sciopero di venerdì 17 novembre prossimo.

L’ordinanza siglata consente lo sciopero tra le 9 e le 13 della stessa giornata per tutto il settore dei trasporti, ad eccezione di quello aereo sul quale i sindacati avevano già confermato un ripensamento

Cos’è la precettazione?

La precettazione è un provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero. Il potere di precettazione è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato per i conflitti di rilevanza nazionale o interregionale ed al Prefetto per i conflitti di ambito più ristretto.

Con l’ordinanza di precettazione si adottano le misure necessarie a prevenire un pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati: il presidente del Consiglio o il ministro delegato invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione di garanzia, come in questo caso.

L’ordinanza, che deve arrivare dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio (e presidente della giunta regionale e sindaci competenti se il conflitto abbia rilevanza locale), è diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all’amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. L’ordinanza deve anche specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell’azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.