Ringraziamo Giovanni Donzelli di FDI per aver dato “visibilità” alla legge che è stata approvata dalla Regione Toscana. “ Sono le parole della Presidente Claudia Barsi A.N.P.A.N.A onlus (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) della sezione territoriale di Firenze che continua- “La scorsa settimana A.N.P.A.N.A Firenze ha inviato una lettera al Presidente Enrico Rossi , pubblicata anche sulle nostre pagine FB e Twitter, chiedendo quali siano state le motivazioni che hanno suggerito di introdurre la modifica sotto riportata, facendo inoltre presente le nostre osservazioni, obiezioni e richiesta di rivisitazione della stessa legge.
Con la modifica introdotta dalla L.R.T. 37/2015 , l’art. 24 della L.R.T. 59/09 (“Istituzione dell’anagrafe canina” comma 2 “il responsabile del cane provvede entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale all’iscrizione e alla identificazione dello stesso all’anagrafe canina”) perde il suo valore principe, cioè quello di contrastare l’abbandono e di conseguenza il randagismo, in quanto, consapevoli che non esiste più una sanzione amministrativa diventa arbitrario per i proprietari dei cani microcippare il proprio animale.
Il microchip è la carta di identità del nostro cane (nome, età, sesso,regione di appartenenza, indirizzo e numero di telefono del proprietario) e vista la sua importanza è inammissibile farlo solo dopo eventuali accertamenti e per di più senza un a sanzione amministrativa!
Dopo anni di lotta contro l’abbandono e conseguente fenomeno di randagismo, non possiamo accettare questa “scappatoia” per coloro che trattano gli animali come oggetti di cui liberarsi quando diventano scomodi, o peggio, oggetti di traffici illegali.
Consapevole che tale modifica non apporta nessun beneficio ma solo incremento di cani nei canili con ripercussioni economiche sui cittadini, chiedo a Giovanni Donzelli, e a tutti i candidati alle prossime elezioni regionali di farci la promessa che in prima seduta di consiglio regionale mettano all’ ordine del giorno la rivisitazione della L.R.T. 37/2015 per cassare l’art. 9 che modifica l’art. 40 della L.R.T. 59/09.