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Il Decreto “Fare”





INDICE

CAPO I
Rilancio Infrastrutture

Art. 1 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

Art. 2 (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

Art. 3 (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

Art. 4 (Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

Art. 5 (Misure per l’aumento della produttività nei porti)

Art. 6 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

Art. 7 (Razionalizzazione concessioni autostradali)

Art. 8 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

Art. 9 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

CAPO II
Sviluppo Economico

Art. 10 (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Art. 11 (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Art. 12 (Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Art. 13 (Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale)

Art. 14 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Art 15 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

Art. 16 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)

CAPO III
Internazionalizzazione delle Imprese

Art. 17 (Partnership pubblico-privata)

Art. 18 (Imprese miste per lo sviluppo)

Art. 19 (Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

Art. 20 (Potenziamento dell’attività di promozione del sistema produttivo italiano all’estero)

CAPO IV
Misure per il rafforzamento dell’Agenda Digitale Italiana

Art. 21 (Governance dell’Agenda digitale Italiana)

Art. 22 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

Art. 23 (Razionalizzazione dei CED)

Art. 24 (Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE));

Art. 25 (Istituzione Anagrafe degli assistiti)

CAPO V
Semplificazione in Materia Fiscale

Art. 26 (Abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti)

Art. 27 (Abrogazione del Modello 770 mensile)

Art. 28 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

Art. 29 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

Art. 30 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

CAPO VI

Semplificazioni in materia di istruzione, università e ricerca

Art. 31 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

Art. 32 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

Art. 33 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

Art. 34 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario)

CAPO VII
Semplificazioni ambientali

Art. 35 (Disposizioni urgenti di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di altre norme in materia ambientale)

CAPO VIII
Semplificazione Amministrativa

Art. 36 (Semplificazioni in materia edilizia)

Art. 37 Semplificazioni in materia di DURC)

Art. 38 (Semplificazioni in materia di privacy)

Art. 39 (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Art. 40 (Risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza)

Art. 41 (Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)

Art. 42 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Art. 43 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Art. 44 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Art. 45 (Zone a burocrazia zero)

Art. 46 (Soppressione certificazioni sanitarie)

Art. 47 (Croce Rossa)

ULTERIORI NORME MIT, DIFESA, LAVORO (da valutare)

DECRETO LEGGE “FARE”

CAPO I

RILANCIO INFRASTRUTTURE

Art. 1

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.030 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013, 466 milioni di euro per l’anno 2014, 597 milioni di euro per l’anno 2015, 490 milioni di euro annui per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per l’anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’individuazione degli specifici interventi da finanziare e all’assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete ferroviaria, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano, quest’ultimo in deroga alla procedura di cui all’articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con delibera CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea metropolitana C di Roma, la linea metropolitana M4 di Milano, il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l’asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. I requisiti di solidità patrimoniale previsti dall’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 da inserire nelle convenzioni autostradali vigenti, che risultano prive del relativo allegato, nonché in quelle per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risulta pubblicato il bando di gara sono i medesimi contenuti nell’allegato alle Convenzioni autostradali approvate ai sensi dell’articolo 2, comma 202 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Per le nuove concessioni i predetti requisiti sono fissati con delibera CIPE per essere recepiti negli schemi di atti convenzionali da porre a base di gara.

5. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al “Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone” sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l’opera. L’opera può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all’aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

6. Per la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 “Strade dei Parchi” è autorizzata, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, la spesa di 78 milioni di euro per l’anno 2013 e 30,7 milioni di euro per l’anno 2014 quale contributo dovuto dallo Stato, per 34,2 milioni di euro, e in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma per 74,5 milioni di euro ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015 con versamento all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

7. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

8. Nelle more dell’approvazione del Contratto di Programma – parte servizi 2012 –2014 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al DPCM 1° marzo 2012.

9. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano straordinario di edilizia scolastica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

10. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2014 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – per la realizzazione del primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal D.Lgs n. 163/2006 e dal DPR n. 207 del 2012 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi, per l’anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

11. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Anas Spa sottopone il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad Anas Spa, alla valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali. Il programma straordinario è parte integrante di apposita convenzione da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali e Anas Spa. La convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali e Anas Spa relativamente all’attuazione del programma stesso prevedendo, tra l’altro, modalità di monitoraggio e controllo.

12. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 2 determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo, che confluisce nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. Le modalità di revoca dei finanziamenti sono definite da decreti di cui al comma 2 e dalle delibere CIPE di cui al comma 3.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 88 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l’anno 2014, a euro 143 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a euro 142 milioni per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 190 milioni per l’anno 2014, a euro 274 milioni per l’anno 2015 e a euro 259 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art.2

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi”.

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi”.

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente “Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.”;

b) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente “Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.”;

c) al comma 2-quater, è aggiunto il seguente periodo “Il Cipe con propria delibera, previo parere del Nars, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire ogni altra disposizione attuativa delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, tenendo adeguato conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.”.

4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo, tenendo adeguato conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.”;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All’articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “le disposizioni di cui al comma 1”.

Articolo 3

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con L. 488/99. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2013 e sono destinate con decreto del Ministro alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all’implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall’art. 56 della L. 120/2010.

3. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del presente articolo.

Art. 4

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

1. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Articolo 5

(Misure per l’aumento della produttività nei porti)

1. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “Nei siti oggetto di interventi” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti”;

b) al comma 1, il capoverso da “il decreto di approvazione del Ministero” fino a “entro trenta giorni della suddetta trasmissione” è così modificato: “il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nella programmazione già approvata, della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale”;

c) al comma 2, lettera a), dopo le parole “fisiche, chimiche e microbiologiche” eliminare le parole “analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e”;

d) al comma 2, lettera c), dopo le parole “K minore o uguale a 1,0 x 10ˉ9 m/s” eliminare “con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6”;

e) al comma 6, dopo le parole “Ministro delle infrastrutture” sostituire la frase “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale” con la frase seguente: “adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.

2. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti e con quota-parte dell’avanzo di amministrazione debitamente vincolato alle predette finalità, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, le parole: “la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti” sono sostituite dalle seguenti: “gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione degli ambiti portuali ” e le parole: “nel limite di 70 milioni di euro annui” sono soppresse.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

1. All’articolo 59-ter, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: “di importo non superiore a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “di durata complessiva non superiore a sessanta giorni”.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;”

3. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “e successive modificazioni” e prima della parola: “nonché” inserire le seguenti: “e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle unità da diporto,”.

Art. 7

Razionalizzazione concessioni autostradali

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, i concessionari di tratte autostradali nazionali interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, possono proporre l’unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l’elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un’apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

2. Ai fini dell’equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni, sia di quelli necessari per l’adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l’esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione tariffaria in termini di impatto sull’utenza.

3. L’affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

4. La convenzione unitaria di cui al comma 1 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

5. La misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

ART. 8

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “d’intesa”, sono sostituite: “sentita” e le parole: “è stabilito il canone dovuto” sono sostituite dalle seguenti: “approva la proposta del gestore per l’individuazione del canone dovuto”;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l’accesso all’infrastruttura, i principi e le procedure per l’assegnazione della capacità di cui all’articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all’articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all’infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.”.

2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all’articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve inoltre rispettare la separazione dei bilanci e dei conti profitti e perdite connessi a tali attività..”.

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all’articolo 59 della legge 3 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “diritto di far salire e scendere” sono sostituite dalle seguenti “diritto di far salire o scendere”;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“ 4-bis L’autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell’equilibrio economico del servizio pubblico, può richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4 – ter – Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.”.

“Articolo 9

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti.)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese funzionamento relative all’attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS Spa da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. ANAS versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza trimestrale, entro il mese successivo, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime due rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l’eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.”.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l’anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti”.

7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all’alinea, le parole “, anche avvalendosi di Anas S.p.A.,” sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: “ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata” sono soppresse;

3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;

b) al comma 3, lettera a), le parole: “anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)” sono soppresse;

c) al comma 9 l’ultimo periodo è soppresso.

8. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e dell’articolo 19- ter del D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni dalla legge 166/2009, è attribuita alla Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

9. All’art. 6 comma 19 della legge 135/2012 le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “ sono soppresse; di seguito alle parole “ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata” sono inserite le parole “ con decreto del Presidente della Regione Siciliana”.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con decreto ministeriale, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all’ adeguamento alle presenti disposizioni.”

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art.10

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.

Art 11

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

i. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del. Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

ii. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% (ottanta percento) dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

iii. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

i. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.

b) limitare il rilascio dellà garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dello sviluppo economico, che svolge finzioni di Presidente, da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa, scelti tra professori universitari di discipline economiche e finanziarie, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385/93. Con l’adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione decade l’attuale Comitato di amministrazione del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita la “Consulta per le politiche pubbliche a supporto del Fondo di garanzia per le PMI”, con il compito di monitorare il funzionamento del Fondo e di fornire pareti in materia di politiche per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nell’ambito della Consulta, che è presieduta dal Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, sono rappresentati, oltre al Ministero dello sviluppo economico, ciascuno con un proprio membro, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai settori economici in cui il Fondo può intervenire, l’Associazione Bancaria Italiana, nonché, con, tre membri, la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione alla “Consulta” è a titolo gratuito e nessun costo a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo.

4. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto‑legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 3 è abrogato.

6. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto‑legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è eliminato l’ultimo periodo.

7. Il comma 1 0‑sexies dell’articolo 36 del decreto‑legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 39, comma 4, del decreto‑legge n. 201/2011, le parole: “nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto‑legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106″ sono soppresse”.

Articolo 12

(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole emedie imprese)

1. Al fine di accrescere il valore dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista di scopo, costituito, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4‑bis del decreto‑legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S .p.A., per un importo massimo di 5 miliardi di eurò, e comunque nel rispetto della autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di importo unitario non inferiore a 200.000 euro. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al successivo comma 4. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti non può essere inferiore al tasso di riferimento comunitario, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul proprio sito Internet.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui al comma i, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche, le attività di controllo nonché i criteri per la determinazione del tasso e delle ulteriori condizioni applicate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche aderenti alla convenzione di cui al successivo comma 8.

5. Il tasso di interesse da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle somme erogate in anticipazione a valere sul plafond di cui al comma 2, è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, in linea con le condizioni praticate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 3, comma 4‑bis, del decreto‑legge IO febbraio 2009, a 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

6. Gli oneri derivanti dalla differenza tra il tasso di cui al comma 5 e il tasso applicato alla provvista erogata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche sono corrisposti a Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 9.

7. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’SO per cento dell’ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

8. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula con l’Associazione Bancaria Italiana e con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. apposita convenzione, per la definizione, in particolare:

a) delle attività istruttorie di ammissibilità, di inonitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena informazione e trasparenza sulla misura;

b) dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

c) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2 e dei contratti tipo di finanziamento da stipularsi tra le banche e le imprese beneficiarie.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui al presente articolo, individuati al comma 6, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 42 milioni di curo per l’anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l’anno 2020 e di 12 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti oneri sono posti a carico.

Art.13

(Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale)

1. Per il finanziamento dei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentano una particolare rilevanza rispetto agli obiettivi di competitività del sistema produttivo, il Ministero dello sviluppo economico può ricorrere, in alternativa o a integrazione delle risorse del “Fondo per la crescita sostenibile” o del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca FRI” di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 30 del medesimo decreto legge n. 8312012, alle risorse messe a disposizione, senza alcun onere per lo Stato, da istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali sulla base di apposita convenzione.

2. Per favorire l’accesso delle imprese ai finanziamenti di cui al comma i è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di garanzia, denominato “Fondo di garanzia per i grandi progetti”, con una dotazione di 50 milioni di curo per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Le predette somme sono iscritte, per i medesimi anni, su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per il successivo versamento a un’apposita contabilità speciale intestata al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione della garanzia di cui al comma 2.

Art. 14

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

I. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assegnata la somma di 150 milioni di curo per il finanziamento dei programmi di sviluppo del settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell’eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d’investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure pdr la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d’investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Art 15

Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole “Per gli stessi clienti vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Per i soli clienti domestici”

2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226 sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull’ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date di cui all’Allegato 1 del decreto di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, devono intendersi prorogate rispettivamente di otto mesi e quattro mesi. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il 20% degli oneri di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l’articolo 5 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

7. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono sostituite dalle parole “o la presenza di altri obblighi asimmetrici”.

8. All’articolo 28, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall’articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso i Comuni non provvedano entro i termini perentori sopra indicati, il provvedimento è adottato dalla Regione entro i quattro mesi successivi e, decorso tale termine, dal Ministero dell’interno.”

9. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l’uso del metano per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate l’entità dei contributi sopra indicati e le relative modalità di corresponsione.

10. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti indicati all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, indicano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio tuttora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto. Nel caso tali conferme non ammontino al valore complessivo di 4 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione di nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta misure compensative a carico del soggetto di cui all’articolo 5, comma 1. La attestazione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, è dovuta da parte dei soli soggetti detenenti quote di mercato, calcolate con le modalità ivi indicate, superiori al 10%.

Art. 16

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)

1. Sono abrogati il comma 298 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 493 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. A copertura delle minori entrate per lo Stato derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 135 milioni di euro annui, prima del comma 16-ter dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente comma 16-quater):

“16-quater Per le sole società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, limitatamente al ricavo e al reddito imponibile derivante da tale attività, l’addizionale di cui al comma 16, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è elevata a 13 punti percentuali e si applica qualora i ricavi provenienti dalla predetta attività siano superiori a 200.000 euro e il reddito imponibile sia superiore a 40.000 euro, applicando altresì l’ultimo periodo del comma 16, i commi 16-bis, 16-ter e 18 del presente articolo.”

3. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è aggiornato trimestralmente in base al prezzo di approvvigionamento del gas naturale nel mercato all’ingrosso centralizzato in Italia, ferma restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 5 e 6.

5. Per l’anno 2013, il valore della componente di cui al comma 4 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n.99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ottanta per cento nel primo trimestre, al sessanta per cento nel secondo trimestre, al quaranta per cento nel terzo trimestre e al venti per cento nel quarto trimestre. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012.

6. In deroga ai commi 4 e 5, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore della componente di cui al comma 4 è determinato secondo il paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento.

7. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99 incompatibili con le norme del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.

CAPO III

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 17

(Partnership pubblico-privata )

1.All’articolo 2, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 dopo la letterra m-bis) è aggiunta la lettera “m-ter) la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti pubblici o privati”.

2.Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Articolo 14-bis:1. Per l’attuazione di specifici programmi, progetti o interventi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera m-ter), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può disporre aperture di credito a favore di funzionari delegati, in servizio presso la Direzione Generale stessa o presso Uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tali aperture di credito si aggiungono ai contributi per i medesimi programmi, progetti o interventi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, anche a seguito di appelli pubblici volti alla raccolta di fondi.
2. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i funzionari delegati rendicontano tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applica l’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, quali modificati dalla legge 13 agosto 2010, n. 149. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai funzionari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
3. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, anche i dati relativi agli interventi affidati dal funzionario delegato ad uno o più soggetti attuatori.
4. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente articolo sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
5. Le somme non utilizzate alla fine dell’intervento sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai capitoli di bilancio di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della presente legge”.

Art. 18
(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma 1 dell’articolo ,7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è sostituito dal seguente:
“1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”

Art. 19

(Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1.All’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri,” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del personale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri,”.

Art. 20

(Potenziamento dell’attività di promozione del sistema produttivo italiano all’estero)

Al fine di potenziare l’azione in favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del “Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese” iscritte nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico sono incrementate di venticinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Al medesimo fine di cui al precedente comma, le risorse destinate al funzionamento dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE iscritte nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico sono incrementate di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

CAPO IV

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA

Art. 21

(Governance dell’Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 é sostituito dal seguente:

“2. È istituita la cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell’ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

2. Al decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del Ministro dell’economia e delle finanze” sino alla fine del periodo;

b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresì, fatte salve” sino a “istituzioni scolastiche”;

c) all’articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il Direttore Generale dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.”

d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’Economia e delle finanze”;

e) all’articolo 22, il comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.”

Art. 22

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente comma: “ 3-quater. All’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato.”.

Art. 23

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179)

All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma precedente sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.”

Art. 24

(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”;

b) al comma 6, le parole “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;

c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti “, ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

“16. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE;

17. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15;

18. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati;

19. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. ”

Art. 25

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

1. Dopo l’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 62-ter

(Anagrafe nazionale degli assistiti)

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L’ANA, realizzata nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E’ facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 64 del presente decreto, ovvero di richiede presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne da immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 31 dicembre 2014; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto.”

2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunta la seguente lettera “g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).”

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 26

(Abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti)

1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

Art. 27

(Abrogazione del Modello 770 mensile)

L’articolo 44-bis, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge alla L. 24 novembre 2003, è abrogato.

Art. 28

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 19, comma 3, le parole “di due rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate”.

b) all’articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti:” , 79 e 80, comma 2, lettera b),”;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

“ 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;

c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento ”;

d) all’articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;

e) all’articolo 72-bis la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”.

g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’ unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera cinquantamila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.”;

h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti:”anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,”;

i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.”;

j) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.”;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.”

k) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono sostituite dalle seguenti: “ prezzo base del terzo incanto”.

Art. 29

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013

Art.30

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’

E RICERCA

Art. 31

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell’ottica di Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei;

l) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

2. Ai fini della copertura delle spese per gli interventi di cui al comma 1, una quota fino al 50 per cento delle disponibilità per i finanziamenti agevolati concessi sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), può essere utilizzata per la concessione di contributi alla spesa, secondo gli obiettivi e le priorità di intervento stabilite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nella misura e con le modalità e i criteri fissati con il decreto di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

3. La somma come determinata ai sensi del comma 2 disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativa al FAR, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 7230 dello stesso Ministero per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 32

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole “triennio 2012-2014” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2012-2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”;

b) al comma 14, le parole “quadriennio 2011-2014” sono sostituite dalle seguenti “triennio 2011-2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”.

2. Conseguentemente alla rideterminazione delle facoltà assunzionali di cui al comma 1, il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell’anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall’anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall’anno 2015.

3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal parere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.”

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 15,0 milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) per euro 1,2 milioni nell’anno 2014 ed euro 1,47 milioni a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca iscritto nel Fondo speciale di parte corrente di cui all’art. 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per euro 13,8 milioni nell’anno 2014 ed euro 48,33 milioni a decorrere dall’anno 2015 a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 2.

5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell’anno scolastico 2013/2013.

6. I risparmi di spesa recati dal comma 2, detratta la quota di cui al comma 1, lettera b), rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche ed educative statali a incremento dell’assegnazione ordinaria di cui all’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 33

Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 da destinare alle regioni per l’erogazione di “borse per la mobilità” a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014, a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale “a ciclo unico”, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati “studenti fuori sede” sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con votazione all’esito dell’esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell’università alla quale lo studente intende iscriversi.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 2, fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a).

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, da adottare entro il 15 luglio 2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l’importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all’esito dell’eventuale ammissione al beneficio.

6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1, possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede e a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei Crediti Formativi Universitari previsti dal piano di studi in base all’anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. All’atto dell’effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’Università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede al versamento della relativa somma allo studente.

9. All’onere derivante dall’attuazione dell’intervento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2016 e 2017si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 34

Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, “Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario”, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.”.

3. Dall’applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI AMBIENTALI

Art. 35

(Disposizioni urgenti di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di altre norme in materia ambientale )

1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa».

2. All’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Il decreto n. 161 del 10 agosto 2012 adottato dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale di cui al comma 3, né dei decreti adottati ai sensi del comma 2, sono sottoprodotti se il produttore delle stesse dimostra che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sin dalla fase della loro produzione è certo che esse sono destinate direttamente all’utilizzo in un determinato ciclo produttivo, o nel medesimo sito di provenienza, o in un altro sito, per opere edilizie, di costruzione, rimodellamenti morfologici e altre operazioni di recupero ambientale;

b) le terre e rocce da scavo non contengono fonti di contaminazione, non presentano concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di utilizzo, non determinano rischio di inquinamento delle falde acquifere e di danno alle altre risorse ambientali tutelate ai sensi della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

5. Prima della produzione delle terre e rocce da scavo il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 tramite dichiarazione resa alla provincia territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito o l’impianto di utilizzo i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito in attesa dell’utilizzo, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Il produttore deve in ogni caso confermare alla provincia competente, con riferimento alla produzione e all’utilizzo fatto, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

6. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo effettuato nel rispetto dei commi 3 e 4 e 5 resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni”.

3. All’articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

“7.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 4, 5 e 6 dell’art. 184 bis”.

4. 1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»

5) All’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti “o che siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

6) All’articolo 1, comma 359, primo periodo della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo le parole “1, comma 2,” sono aggiunte le parole “ed agli articoli 2,”, e alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358”.

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36
(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

b) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23 bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori.

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.»;

c) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

4 ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2 e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;

Art.37

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori».

3. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, acquisito per le finalità di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è utilizzato anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 3. Dopo la stipula del contratto, il documento unico di regolarità contributiva è acquisito ogni centottanta giorni e utilizzato per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva anche in formato elettronico.

5. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

TESTO COMMA 3 e SEGUENTI DIRAMATI

________________________________________________________________________________

3. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «del responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole: «il medesimo trattiene» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi trattengono»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 3, l’alinea è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d’ufficio, esclusivamente attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:” e il secondo capoverso è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a), in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva»;

3) al comma 5, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole da: «; per le medesime finalità» fino alla fine del comma sono soppresse;

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: <<8-bis. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva anche in formato elettronico.>>. [Numero proposto dal MIT]

4. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Art.38

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’applicazione del presente codice l’imprenditore è considerato persona giuridica. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche»;

b) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Adeguamento). – 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».

Norme proposte dal Garante privacy

c) all’articolo 162, comma 2-bis, l’ultimo periodo è soppresso;

d) all’articolo 166, dopo il comma 1,sono aggiunti i seguenti:

<<1-bis. Nei casi di recidiva i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-ter. Qualora la recidiva di cui al comma precedente sia relativa a più di quattro violazioni commesse in un anno, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al quadruplo.>>;

e) dopo l’articolo 166 è inserito il seguente:

<<166-bis. Definizione agevolata delle violazioni – 1. In deroga all’art. 16 della L. n. 689/1981, nel caso in cui le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 163 e 164, siano relative a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale. Per i soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a duecentocinquanta dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della contestazione di violazione amministrativa. Decorso tale termine, il procedimento sanzionatorio prosegue secondo le modalità di cui all’art. 166 e con l’applicazione degli ordinari limiti minimi e massimi previsti dagli articoli di cui al comma 1.

3. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione; ai fini del presente articolo il titolare del trattamento è tenuto ad autocertificare al Garante le circostanze sopra indicate ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di reiterazione della violazione di cui all’art. 8-bis della L. n. 689/1981 o di recidiva di cui all’art. 166.>>;

f) all’articolo 167, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2-bis. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato>>;

g) all’articolo 169, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

<<se dal fatto deriva la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.>>;

h) all’articolo 169, il comma 2 è abrogato.

2. La definizione agevolata di cui all’art. 166-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è altresì ammessa per i procedimenti sanzionatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. A tal fine, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo e fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi dell’articolo 167, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Art. 39

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

1. Il comma 11 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. ».

2. Il comma 12 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.

Art. 40

(Risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza)

Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle regioni interessate che le gestiscono, destinano ed erogano, fermo il ruolo dell’organismo responsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede europea.

Art 41 ( Art. 2 ddl europea 2013)

(Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art.42

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’applicazione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. [formulazione a seguito della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2013]

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione degli incendi, le disposizioni di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151:

a) sono esentati dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), presentano l’istanza di cui all’articolo 4 del citato decreto, nonché quella preliminare di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Art.43

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport” sono sostituite da “Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata”;

b) il comma 15 è abrogato.

Art.44
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma di denaro nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Se l’interessato si è rivolto al responsabile del potere sostitutivo, questi conclude ove ancora necessario il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 individuano a tal fine il responsabile al quale presentare la richiesta di cui all’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge.
Ove il responsabile del potere sostitutivo non ha provveduto a concludere nei termini il procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 4.000 euro.
Se il responsabile omette di provvedere nei termini alla liquidazione dell’indennizzo, la relativa domanda è proposta col ricorso di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo ovvero con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale individuato ai sensi dell’articolo 13 del codice del processo amministrativo, depositato a pena di decadenza nei successivi dieci giorni. Unitamente al ricorso sono depositati l’istanza da cui consegue l’obbligo di avvio del procedimento oppure, ove questo deve essere iniziato d’ufficio, i documenti necessari ad attestare la data di inizio dello stesso.
Il tribunale pronuncia sulla domanda di indennizzo con la sentenza che definisce il procedimento di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione da questi delegato, pronunciano, entro dieci giorni, con decreto motivato. In quest’ultimo caso, si applicano i primi due commi dell’articolo 640 del codice di procedura civile.
Se accoglie la domanda di indennizzo, il giudice o il presidente ingiungono all’amministrazione procedente ovvero a quella a cui è ascrivibile il ritardo o al soggetto di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata nella misura di cui al comma 2, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Se pronuncia con decreto il presidente liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
Se il ricorso per l’indennizzo è in tutto o in parte respinto con decreto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma del comma 11.
Quando la domanda di indennizzo è dichiarata inammissibile o respinta in relazione alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione o del soggetto di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 contro cui il ricorso è proposto una somma non superiore a quattro volte il contributo unificato.

9. Il ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale, unitamente al decreto che accoglie la domanda di indennizzo, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. La notificazione del decreto o della sentenza rende improponibile l’opposizione da pare del ricorrente e comporta acquiescenza di questi alla pronuncia sull’indennizzo.

10. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento e la domanda di indennizzo non può essere più proposta.

11. La sentenza o il decreto che accolgono la domanda sono altresì comunicati al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Contro la statuizione sull’indennizzo contenuta nella sentenza che definisce il procedimento di cui all’art. 117 del codice del processo amministrativo ovvero contro il decreto che ha deciso sulla domanda di indennizzo può essere proposta opposizione dal resistente nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione, con ricorso al medesimo tribunale amministrativo regionale, notificato alla controparte e depositato nella segreteria del giudice nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 45, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 87, comma 3, del codice del processo amministrativo. Del collegio non possono far parte i giudici che hanno pronunciato il provvedimento impugnato. Il tribunale pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso notificato, con ordinanza non impugnabile. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta espressa menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ai sensi del presente articolo ed è altresì espressamente indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, può essere elevata la misura dell’indennizzo di cui al comma 2.
A i procedimenti disciplinati da questo articolo, diversi da quello di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo, si applica l’art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ma il contributo è ridotto alla metà. Il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato e dall’applicazione del comma 8 confluisce nel capitolo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il presente articolo si applica ai procedimenti amministrativi per i quali l’istanza è stata depositata ovvero l’obbligo di provvedere è sorto successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se l’istante o l’interessato è un imprenditore.
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono stabiliti il termine a decorrere dal quale il presente articolo sarà applicato, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi nei quali l’istante o l’interessato non è un imprenditore e sono individuati i procedimenti eventualmente esclusi.
All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 9-quinquies è inserito il seguente:

«9-sexies 1. Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2-bis e a esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo liquida a favore dell’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma stabilita dalla legge».

Art. 45

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale

6. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità sociale.

Art. 46

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneita` psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita` per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità` fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All’articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 sono apportate le seguenti modificazioni .

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità` psico-fisica al lavoro:

a) idoneità` psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

b) idoneità` all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità` fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239 è` abrogata.

Art. 47

(Croce Rossa)

Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178, l’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un’istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all’anticipazione, previa presentazione da parte della C.R..I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell’ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all’anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all’articolo 4 del suddetto decreto legislativo n.178 del 2012. L’anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.

ULTERIORI NORME MIT (da valutare)

Art. 48

MUTUI

1. All’articolo 3, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dopo le parole: “anche a favore”, sono inserite le seguenti: “delle persone fisiche e”.

2. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, CDP S.p.A. può altresì fornire alle banche la liquidità per l’erogazione di mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni principali con caratteristiche definite da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. A tale fine, le banche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, per un ammontare massimo definito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”,

b) dopo il comma 8-bis. è aggiunto il seguente:

“8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7, 8, e 8-bis. CDP S.p.A. può altresì sottoscrivere, direttamente o attraverso altri investitori istituzionali, obbligazioni bancarie garantite ovvero tranche senior di cartolarizzazioni ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, garantite da mutui residenziali con caratteristiche definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.”.

Art. 49

(Pubblicazione e trasmissione dati in materia di appalti pubblici)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

“418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.”.

Art. 50

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

1. All’articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente” sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.”.

3. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato”;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

Art. 51

Riformulazione Art. 57

1. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

NORMA DIFESA (da valutare)

Art.52

2. Al Codice dell’ordinamento militare è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l’articolo 537, è inserito il seguente:

«Art. 537-bis (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Paesi Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei citati accordi.

2. Nell’ambito dei medesimi accordi, previa specifica intesa con il Ministero degli affari esteri, può essere prevista la cessione di sistemi d’arma, di mezzi e di equipaggiamenti in uso alle Forze armate, risultanti obsoleti ovvero eccedenti, anche ai sensi dell’articolo 310.

3. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all’articolo 619.

ULTERIORI NORME LAVORO

Art 53
(Misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso».

2. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente ».

3. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali”.

4. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,».

5. All’Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

Art 54
(Semplificazioni della documentazione)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori»;

b) all’articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».

2. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

5. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 55
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

b) all’articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro».

3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio). –

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

4. All’articolo 225, comma 8, all’art. 240, comma 3 e all’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

5. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

Art 56

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto conINDICE

CAPO I
Rilancio Infrastrutture

Art. 1 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

Art. 2 (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

Art. 3 (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

Art. 4 (Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

Art. 5 (Misure per l’aumento della produttività nei porti)

Art. 6 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

Art. 7 (Razionalizzazione concessioni autostradali)

Art. 8 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

Art. 9 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)

CAPO II
Sviluppo Economico

Art. 10 (Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Art. 11 (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Art. 12 (Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

Art. 13 (Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale)

Art. 14 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Art 15 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)

Art. 16 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)

CAPO III
Internazionalizzazione delle Imprese

Art. 17 (Partnership pubblico-privata)

Art. 18 (Imprese miste per lo sviluppo)

Art. 19 (Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

Art. 20 (Potenziamento dell’attività di promozione del sistema produttivo italiano all’estero)

CAPO IV
Misure per il rafforzamento dell’Agenda Digitale Italiana

Art. 21 (Governance dell’Agenda digitale Italiana)

Art. 22 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

Art. 23 (Razionalizzazione dei CED)

Art. 24 (Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE));

Art. 25 (Istituzione Anagrafe degli assistiti)

CAPO V
Semplificazione in Materia Fiscale

Art. 26 (Abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti)

Art. 27 (Abrogazione del Modello 770 mensile)

Art. 28 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

Art. 29 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

Art. 30 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

CAPO VI

Semplificazioni in materia di istruzione, università e ricerca

Art. 31 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

Art. 32 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca)

Art. 33 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

Art. 34 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario)

CAPO VII
Semplificazioni ambientali

Art. 35 (Disposizioni urgenti di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di altre norme in materia ambientale)

CAPO VIII
Semplificazione Amministrativa

Art. 36 (Semplificazioni in materia edilizia)

Art. 37 Semplificazioni in materia di DURC)

Art. 38 (Semplificazioni in materia di privacy)

Art. 39 (Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Art. 40 (Risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza)

Art. 41 (Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)

Art. 42 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

Art. 43 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Art. 44 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Art. 45 (Zone a burocrazia zero)

Art. 46 (Soppressione certificazioni sanitarie)

Art. 47 (Croce Rossa)

ULTERIORI NORME MIT, DIFESA, LAVORO (da valutare)

DECRETO LEGGE “FARE”

CAPO I

RILANCIO INFRASTRUTTURE

Art. 1

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

1. Per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.030 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l’anno 2013, 466 milioni di euro per l’anno 2014, 597 milioni di euro per l’anno 2015, 490 milioni di euro annui per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per l’anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all’individuazione degli specifici interventi da finanziare e all’assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete ferroviaria, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano, quest’ultimo in deroga alla procedura di cui all’articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con delibera CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l’asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea metropolitana C di Roma, la linea metropolitana M4 di Milano, il collegamento Milano-Venezia terzo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l’asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4. I requisiti di solidità patrimoniale previsti dall’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 da inserire nelle convenzioni autostradali vigenti, che risultano prive del relativo allegato, nonché in quelle per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risulta pubblicato il bando di gara sono i medesimi contenuti nell’allegato alle Convenzioni autostradali approvate ai sensi dell’articolo 2, comma 202 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Per le nuove concessioni i predetti requisiti sono fissati con delibera CIPE per essere recepiti negli schemi di atti convenzionali da porre a base di gara.

5. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al “Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone” sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l’opera. L’opera può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all’aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

6. Per la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 “Strade dei Parchi” è autorizzata, a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, la spesa di 78 milioni di euro per l’anno 2013 e 30,7 milioni di euro per l’anno 2014 quale contributo dovuto dallo Stato, per 34,2 milioni di euro, e in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma per 74,5 milioni di euro ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015 con versamento all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011.

7. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

8. Nelle more dell’approvazione del Contratto di Programma – parte servizi 2012 –2014 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l’importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al DPCM 1° marzo 2012.

9. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano straordinario di edilizia scolastica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

10. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2014 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – per la realizzazione del primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal D.Lgs n. 163/2006 e dal DPR n. 207 del 2012 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi, per l’anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

11. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Anas Spa sottopone il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad Anas Spa, alla valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali. Il programma straordinario è parte integrante di apposita convenzione da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali e Anas Spa. La convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture stradali e Anas Spa relativamente all’attuazione del programma stesso prevedendo, tra l’altro, modalità di monitoraggio e controllo.

12. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 2 determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo, che confluisce nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. Le modalità di revoca dei finanziamenti sono definite da decreti di cui al comma 2 e dalle delibere CIPE di cui al comma 3.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 88 milioni per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l’anno 2014, a euro 143 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a euro 142 milioni per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013, a euro 190 milioni per l’anno 2014, a euro 274 milioni per l’anno 2015 e a euro 259 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art.2

(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi”.

2) al comma 8, le parole: “o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano”, sono sostituite dalle seguenti: “o che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario”;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi”.

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.”

2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.”;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente “Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.”;

b) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente “Al fine di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.”;

c) al comma 2-quater, è aggiunto il seguente periodo “Il Cipe con propria delibera, previo parere del Nars, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può definire ogni altra disposizione attuativa delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, tenendo adeguato conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.”.

4. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo, tenendo adeguato conto delle esigenze di finanziabilità dei progetti.”;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All’articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti “le disposizioni di cui al comma 1”.

Articolo 3

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con L. 488/99. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2013 e sono destinate con decreto del Ministro alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all’implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall’art. 56 della L. 120/2010.

3. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del presente articolo.

Art. 4

(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione)

1. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Articolo 5

(Misure per l’aumento della produttività nei porti)

1. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “Nei siti oggetto di interventi” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti”;

b) al comma 1, il capoverso da “il decreto di approvazione del Ministero” fino a “entro trenta giorni della suddetta trasmissione” è così modificato: “il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nella programmazione già approvata, della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale”;

c) al comma 2, lettera a), dopo le parole “fisiche, chimiche e microbiologiche” eliminare le parole “analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e”;

d) al comma 2, lettera c), dopo le parole “K minore o uguale a 1,0 x 10ˉ9 m/s” eliminare “con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6”;

e) al comma 6, dopo le parole “Ministro delle infrastrutture” sostituire la frase “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale” con la frase seguente: “adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell’eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.

2. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti e con quota-parte dell’avanzo di amministrazione debitamente vincolato alle predette finalità, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell’abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, le parole: “la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti” sono sostituite dalle seguenti: “gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione degli ambiti portuali ” e le parole: “nel limite di 70 milioni di euro annui” sono soppresse.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)

1. All’articolo 59-ter, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: “di importo non superiore a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “di durata complessiva non superiore a sessanta giorni”.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;”

3. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “e successive modificazioni” e prima della parola: “nonché” inserire le seguenti: “e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle unità da diporto,”.

Art. 7

Razionalizzazione concessioni autostradali

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, i concessionari di tratte autostradali nazionali interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, possono proporre l’unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l’elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un’apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

2. Ai fini dell’equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni, sia di quelli necessari per l’adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l’esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione tariffaria in termini di impatto sull’utenza.

3. L’affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

4. La convenzione unitaria di cui al comma 1 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

5. La misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

ART. 8

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “d’intesa”, sono sostituite: “sentita” e le parole: “è stabilito il canone dovuto” sono sostituite dalle seguenti: “approva la proposta del gestore per l’individuazione del canone dovuto”;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l’accesso all’infrastruttura, i principi e le procedure per l’assegnazione della capacità di cui all’articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all’articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all’infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.”.

2. Al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all’articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve inoltre rispettare la separazione dei bilanci e dei conti profitti e perdite connessi a tali attività..”.

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all’articolo 59 della legge 3 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “diritto di far salire e scendere” sono sostituite dalle seguenti “diritto di far salire o scendere”;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“ 4-bis L’autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell’equilibrio economico del servizio pubblico, può richiedere all’impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

4 – ter – Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.”.

“Articolo 9

(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti.)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese funzionamento relative all’attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all’individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS Spa da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. ANAS versa, entro il 30 giugno 2013, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell’anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza trimestrale, entro il mese successivo, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime due rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l’eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.”.

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l’anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell’ENAV S.p.A. di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all’articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti”.

7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all’alinea, le parole “, anche avvalendosi di Anas S.p.A.,” sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: “ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata” sono soppresse;

3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;

b) al comma 3, lettera a), le parole: “anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)” sono soppresse;

c) al comma 9 l’ultimo periodo è soppresso.

8. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e dell’articolo 19- ter del D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni dalla legge 166/2009, è attribuita alla Regione Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

9. All’art. 6 comma 19 della legge 135/2012 le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze “ sono soppresse; di seguito alle parole “ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata” sono inserite le parole “ con decreto del Presidente della Regione Siciliana”.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con decreto ministeriale, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all’ adeguamento alle presenti disposizioni.”

CAPO II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art.10

(Semplificazione in materia di allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.

Art 11

(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

i. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del. Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

ii. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% (ottanta percento) dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

iii. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

i. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.

b) limitare il rilascio dellà garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dello sviluppo economico, che svolge finzioni di Presidente, da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa, scelti tra professori universitari di discipline economiche e finanziarie, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385/93. Con l’adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione decade l’attuale Comitato di amministrazione del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita la “Consulta per le politiche pubbliche a supporto del Fondo di garanzia per le PMI”, con il compito di monitorare il funzionamento del Fondo e di fornire pareti in materia di politiche per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nell’ambito della Consulta, che è presieduta dal Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, sono rappresentati, oltre al Ministero dello sviluppo economico, ciascuno con un proprio membro, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai settori economici in cui il Fondo può intervenire, l’Associazione Bancaria Italiana, nonché, con, tre membri, la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione alla “Consulta” è a titolo gratuito e nessun costo a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo.

4. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto‑legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 3 è abrogato.

6. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto‑legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è eliminato l’ultimo periodo.

7. Il comma 1 0‑sexies dell’articolo 36 del decreto‑legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 39, comma 4, del decreto‑legge n. 201/2011, le parole: “nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto‑legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106″ sono soppresse”.

Articolo 12

(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole emedie imprese)

1. Al fine di accrescere il valore dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista di scopo, costituito, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4‑bis del decreto‑legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S .p.A., per un importo massimo di 5 miliardi di eurò, e comunque nel rispetto della autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di importo unitario non inferiore a 200.000 euro. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al successivo comma 4. Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti non può essere inferiore al tasso di riferimento comunitario, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul proprio sito Internet.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui al comma i, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche, le attività di controllo nonché i criteri per la determinazione del tasso e delle ulteriori condizioni applicate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche aderenti alla convenzione di cui al successivo comma 8.

5. Il tasso di interesse da corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle somme erogate in anticipazione a valere sul plafond di cui al comma 2, è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, in linea con le condizioni praticate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti accordati ai sensi dell’articolo 3, comma 4‑bis, del decreto‑legge IO febbraio 2009, a 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

6. Gli oneri derivanti dalla differenza tra il tasso di cui al comma 5 e il tasso applicato alla provvista erogata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche sono corrisposti a Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 9.

7. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’SO per cento dell’ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

8. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula con l’Associazione Bancaria Italiana e con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. apposita convenzione, per la definizione, in particolare:

a) delle attività istruttorie di ammissibilità, di inonitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena informazione e trasparenza sulla misura;

b) dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

c) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l’utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2 e dei contratti tipo di finanziamento da stipularsi tra le banche e le imprese beneficiarie.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui al presente articolo, individuati al comma 6, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 42 milioni di curo per l’anno 2015, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 34 milioni di euro per l’anno 2020 e di 12 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti oneri sono posti a carico.

Art.13

(Sostegno ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale)

1. Per il finanziamento dei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentano una particolare rilevanza rispetto agli obiettivi di competitività del sistema produttivo, il Ministero dello sviluppo economico può ricorrere, in alternativa o a integrazione delle risorse del “Fondo per la crescita sostenibile” o del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca FRI” di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 30 del medesimo decreto legge n. 8312012, alle risorse messe a disposizione, senza alcun onere per lo Stato, da istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali sulla base di apposita convenzione.

2. Per favorire l’accesso delle imprese ai finanziamenti di cui al comma i è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo di garanzia, denominato “Fondo di garanzia per i grandi progetti”, con una dotazione di 50 milioni di curo per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Le predette somme sono iscritte, per i medesimi anni, su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per il successivo versamento a un’apposita contabilità speciale intestata al medesimo Ministero.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione della garanzia di cui al comma 2.

Art. 14

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

I. Agli interventi di cui all’articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assegnata la somma di 150 milioni di curo per il finanziamento dei programmi di sviluppo del settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell’eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d’investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure pdr la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d’investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Art 15

Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole “Per gli stessi clienti vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Per i soli clienti domestici”

2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226 sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull’ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date di cui all’Allegato 1 del decreto di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, devono intendersi prorogate rispettivamente di otto mesi e quattro mesi. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all’ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell’ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all’articolo 3 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il 20% degli oneri di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l’articolo 5 del Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

7. All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le parole “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono sostituite dalle parole “o la presenza di altri obblighi asimmetrici”.

8. All’articolo 28, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dall’articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso i Comuni non provvedano entro i termini perentori sopra indicati, il provvedimento è adottato dalla Regione entro i quattro mesi successivi e, decorso tale termine, dal Ministero dell’interno.”

9. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l’uso del metano per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate l’entità dei contributi sopra indicati e le relative modalità di corresponsione.

10. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti indicati all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, indicano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la loro partecipazione nello sviluppo delle nuove effettive capacità di stoccaggio tuttora da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto. Nel caso tali conferme non ammontino al valore complessivo di 4 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, il piano di realizzazione di nuove capacità di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 è conseguentemente ridotto di un pari ammontare. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta misure compensative a carico del soggetto di cui all’articolo 5, comma 1. La attestazione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, è dovuta da parte dei soli soggetti detenenti quote di mercato, calcolate con le modalità ivi indicate, superiori al 10%.

Art. 16

(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica)

1. Sono abrogati il comma 298 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 493 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. A copertura delle minori entrate per lo Stato derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 135 milioni di euro annui, prima del comma 16-ter dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente comma 16-quater):

“16-quater Per le sole società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, limitatamente al ricavo e al reddito imponibile derivante da tale attività, l’addizionale di cui al comma 16, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è elevata a 13 punti percentuali e si applica qualora i ricavi provenienti dalla predetta attività siano superiori a 200.000 euro e il reddito imponibile sia superiore a 40.000 euro, applicando altresì l’ultimo periodo del comma 16, i commi 16-bis, 16-ter e 18 del presente articolo.”

3. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è aggiornato trimestralmente in base al prezzo di approvvigionamento del gas naturale nel mercato all’ingrosso centralizzato in Italia, ferma restando l’applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 5 e 6.

5. Per l’anno 2013, il valore della componente di cui al comma 4 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n.99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all’ottanta per cento nel primo trimestre, al sessanta per cento nel secondo trimestre, al quaranta per cento nel terzo trimestre e al venti per cento nel quarto trimestre. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012.

6. In deroga ai commi 4 e 5, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/92, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell’ottavo anno di esercizio il valore della componente di cui al comma 4 è determinato secondo il paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento.

7. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.99 incompatibili con le norme del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica.

CAPO III

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 17

(Partnership pubblico-privata )

1.All’articolo 2, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 dopo la letterra m-bis) è aggiunta la lettera “m-ter) la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti pubblici o privati”.

2.Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Articolo 14-bis:1. Per l’attuazione di specifici programmi, progetti o interventi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera m-ter), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può disporre aperture di credito a favore di funzionari delegati, in servizio presso la Direzione Generale stessa o presso Uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tali aperture di credito si aggiungono ai contributi per i medesimi programmi, progetti o interventi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, anche a seguito di appelli pubblici volti alla raccolta di fondi.
2. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i funzionari delegati rendicontano tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applica l’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, quali modificati dalla legge 13 agosto 2010, n. 149. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai funzionari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
3. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al comma precedente, anche i dati relativi agli interventi affidati dal funzionario delegato ad uno o più soggetti attuatori.
4. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente articolo sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.
5. Le somme non utilizzate alla fine dell’intervento sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai capitoli di bilancio di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della presente legge”.

Art. 18
(Imprese miste per lo sviluppo)

1. Il comma 1 dell’articolo ,7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è sostituito dal seguente:
“1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”

Art. 19

(Desk Italia: modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1.All’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri,” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del personale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero degli affari esteri,”.

Art. 20

(Potenziamento dell’attività di promozione del sistema produttivo italiano all’estero)

Al fine di potenziare l’azione in favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del “Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese” iscritte nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico sono incrementate di venticinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Al medesimo fine di cui al precedente comma, le risorse destinate al funzionamento dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE iscritte nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico sono incrementate di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

CAPO IV

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA

Art. 21

(Governance dell’Agenda digitale Italiana)

1. Il comma 2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 é sostituito dal seguente:

“2. È istituita la cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale. Nell’ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l’attuazione dell’agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

2. Al decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da “del Ministro dell’economia e delle finanze” sino alla fine del periodo;

b) all’articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da “altresì, fatte salve” sino a “istituzioni scolastiche”;

c) all’articolo 21, il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il Direttore Generale dell’Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.”

d) all’articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” sino a “con il Ministro dell’Economia e delle finanze”;

e) all’articolo 22, il comma 6, è sostituito dal seguente:

“6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.”

Art. 22

(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente comma: “ 3-quater. All’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all’atto di richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato.”.

Art. 23

(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati- Modifiche al decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179)

All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 agosto 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nell’ambito del piano triennale di cui al comma precedente sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all’utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.”

Art. 24

(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)

All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,” sono inserite le seguenti “entro il 31 dicembre 2014”;

b) al comma 6, le parole “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;

c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti “, ovvero avvalersi dell’infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

“16. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE;

17. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15;

18. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati;

19. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. ”

Art. 25

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

1. Dopo l’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 62-ter

(Anagrafe nazionale degli assistiti)

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L’ANA, realizzata nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E’ facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 64 del presente decreto, ovvero di richiede presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne da immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 31 dicembre 2014; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, nonché i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto.”

2. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è aggiunta la seguente lettera “g) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).”

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015.

CAPO V

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 26

(Abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti)

1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

Art. 27

(Abrogazione del Modello 770 mensile)

L’articolo 44-bis, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge alla L. 24 novembre 2003, è abrogato.

Art. 28

(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 19, comma 3, le parole “di due rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti “, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate”.

b) all’articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti:” , 79 e 80, comma 2, lettera b),”;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

“ 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;

c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento ”;

d) all’articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;

e) all’articolo 72-bis la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”.

g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’ unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera cinquantamila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.”;

h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti:”anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,”;

i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.”;

j) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.”;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.”

k) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono sostituite dalle seguenti: “ prezzo base del terzo incanto”.

Art. 29

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31dicembre 2013

Art.30

(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)

1. I questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’

E RICERCA

Art. 31

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell’ottica di Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l’obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei;

l) al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

2. Ai fini della copertura delle spese per gli interventi di cui al comma 1, una quota fino al 50 per cento delle disponibilità per i finanziamenti agevolati concessi sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), può essere utilizzata per la concessione di contributi alla spesa, secondo gli obiettivi e le priorità di intervento stabilite dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nella misura e con le modalità e i criteri fissati con il decreto di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

3. La somma come determinata ai sensi del comma 2 disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativa al FAR, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 7230 dello stesso Ministero per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 32

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole “triennio 2012-2014” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2012-2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”;

b) al comma 14, le parole “quadriennio 2011-2014” sono sostituite dalle seguenti “triennio 2011-2013” e le parole “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”.

2. Conseguentemente alla rideterminazione delle facoltà assunzionali di cui al comma 1, il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell’anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall’anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall’anno 2015.

3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal parere dell’anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.”

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 15,0 milioni nell’anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) per euro 1,2 milioni nell’anno 2014 ed euro 1,47 milioni a decorrere dall’anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento relativo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca iscritto nel Fondo speciale di parte corrente di cui all’art. 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) per euro 13,8 milioni nell’anno 2014 ed euro 48,33 milioni a decorrere dall’anno 2015 a valere su quota parte dei risparmi di spesa recati dal comma 2.

5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell’anno scolastico 2013/2013.

6. I risparmi di spesa recati dal comma 2, detratta la quota di cui al comma 1, lettera b), rimangono a disposizione delle istituzioni scolastiche ed educative statali a incremento dell’assegnazione ordinaria di cui all’articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 33

Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi

1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 da destinare alle regioni per l’erogazione di “borse per la mobilità” a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014, a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale “a ciclo unico”, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati “studenti fuori sede” sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con votazione all’esito dell’esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell’università alla quale lo studente intende iscriversi.

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 2, fino ad esaurimento delle risorse. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a).

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca, da adottare entro il 15 luglio 2013, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l’importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all’esito dell’eventuale ammissione al beneficio.

6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1, possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede e a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei Crediti Formativi Universitari previsti dal piano di studi in base all’anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. All’atto dell’effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’Università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede al versamento della relativa somma allo studente.

9. All’onere derivante dall’attuazione dell’intervento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2016 e 2017si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 34

Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, “Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario”, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il sistema di valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.”.

3. Dall’applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI AMBIENTALI

Art. 35

(Disposizioni urgenti di modifica del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di altre norme in materia ambientale )

1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. – (Gestione delle acque sotterranee emunte). – 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa».

2. All’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Il decreto n. 161 del 10 agosto 2012 adottato dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale di cui al comma 3, né dei decreti adottati ai sensi del comma 2, sono sottoprodotti se il produttore delle stesse dimostra che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sin dalla fase della loro produzione è certo che esse sono destinate direttamente all’utilizzo in un determinato ciclo produttivo, o nel medesimo sito di provenienza, o in un altro sito, per opere edilizie, di costruzione, rimodellamenti morfologici e altre operazioni di recupero ambientale;

b) le terre e rocce da scavo non contengono fonti di contaminazione, non presentano concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di utilizzo, non determinano rischio di inquinamento delle falde acquifere e di danno alle altre risorse ambientali tutelate ai sensi della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

5. Prima della produzione delle terre e rocce da scavo il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 tramite dichiarazione resa alla provincia territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito o l’impianto di utilizzo i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito in attesa dell’utilizzo, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Il produttore deve in ogni caso confermare alla provincia competente, con riferimento alla produzione e all’utilizzo fatto, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

6. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo effettuato nel rispetto dei commi 3 e 4 e 5 resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni”.

3. All’articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

“7.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 4, 5 e 6 dell’art. 184 bis”.

4. 1. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.»

5) All’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, sono aggiunte le seguenti “o che siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

6) All’articolo 1, comma 359, primo periodo della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo le parole “1, comma 2,” sono aggiunte le parole “ed agli articoli 2,”, e alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole “, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358”.

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 36
(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

b) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23 bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori.

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.»;

c) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

4 ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2 e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;

Art.37

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori».

3. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, acquisito per le finalità di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è utilizzato anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 3. Dopo la stipula del contratto, il documento unico di regolarità contributiva è acquisito ogni centottanta giorni e utilizzato per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva anche in formato elettronico.

5. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

TESTO COMMA 3 e SEGUENTI DIRAMATI

________________________________________________________________________________

3. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «del responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole: «il medesimo trattiene» sono sostituite dalle seguenti: «i medesimi trattengono»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 3, l’alinea è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d’ufficio, esclusivamente attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:” e il secondo capoverso è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), utilizzano il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 3, lettera a), in corso di validità anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo documento unico di regolarità contributiva»;

3) al comma 5, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),» e le parole da: «; per le medesime finalità» fino alla fine del comma sono soppresse;

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: <<8-bis. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva anche in formato elettronico.>>. [Numero proposto dal MIT]

4. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Art.38

(Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’applicazione del presente codice l’imprenditore è considerato persona giuridica. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche»;

b) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Adeguamento). – 1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».

Norme proposte dal Garante privacy

c) all’articolo 162, comma 2-bis, l’ultimo periodo è soppresso;

d) all’articolo 166, dopo il comma 1,sono aggiunti i seguenti:

<<1-bis. Nei casi di recidiva i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-ter. Qualora la recidiva di cui al comma precedente sia relativa a più di quattro violazioni commesse in un anno, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al quadruplo.>>;

e) dopo l’articolo 166 è inserito il seguente:

<<166-bis. Definizione agevolata delle violazioni – 1. In deroga all’art. 16 della L. n. 689/1981, nel caso in cui le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 163 e 164, siano relative a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale. Per i soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a duecentocinquanta dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della contestazione di violazione amministrativa. Decorso tale termine, il procedimento sanzionatorio prosegue secondo le modalità di cui all’art. 166 e con l’applicazione degli ordinari limiti minimi e massimi previsti dagli articoli di cui al comma 1.

3. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione; ai fini del presente articolo il titolare del trattamento è tenuto ad autocertificare al Garante le circostanze sopra indicate ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di reiterazione della violazione di cui all’art. 8-bis della L. n. 689/1981 o di recidiva di cui all’art. 166.>>;

f) all’articolo 167, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2-bis. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato>>;

g) all’articolo 169, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

<<se dal fatto deriva la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.>>;

h) all’articolo 169, il comma 2 è abrogato.

2. La definizione agevolata di cui all’art. 166-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è altresì ammessa per i procedimenti sanzionatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. A tal fine, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo e fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi dell’articolo 167, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Art. 39

(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

1. Il comma 11 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le ASL e l’ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. ».

2. Il comma 12 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.

Art. 40

(Risorse del Fondo di solidarietà della UE per gli interventi di emergenza)

Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle regioni interessate che le gestiscono, destinano ed erogano, fermo il ruolo dell’organismo responsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede europea.

Art 41 ( Art. 2 ddl europea 2013)

(Modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. Procedura di infrazione 2009/4686)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l’ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l’esperienza professionale e l’anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art.42

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’applicazione della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. [formulazione a seguito della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2013]

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1, per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili e ai fini della prevenzione degli incendi, le disposizioni di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il comma 6 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151:

a) sono esentati dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), presentano l’istanza di cui all’articolo 4 del citato decreto, nonché quella preliminare di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Art.43

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole “Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport” sono sostituite da “Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata”;

b) il comma 15 è abrogato.

Art.44
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma di denaro nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Se l’interessato si è rivolto al responsabile del potere sostitutivo, questi conclude ove ancora necessario il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 individuano a tal fine il responsabile al quale presentare la richiesta di cui all’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge.
Ove il responsabile del potere sostitutivo non ha provveduto a concludere nei termini il procedimento, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 4.000 euro.
Se il responsabile omette di provvedere nei termini alla liquidazione dell’indennizzo, la relativa domanda è proposta col ricorso di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo ovvero con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale individuato ai sensi dell’articolo 13 del codice del processo amministrativo, depositato a pena di decadenza nei successivi dieci giorni. Unitamente al ricorso sono depositati l’istanza da cui consegue l’obbligo di avvio del procedimento oppure, ove questo deve essere iniziato d’ufficio, i documenti necessari ad attestare la data di inizio dello stesso.
Il tribunale pronuncia sulla domanda di indennizzo con la sentenza che definisce il procedimento di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione da questi delegato, pronunciano, entro dieci giorni, con decreto motivato. In quest’ultimo caso, si applicano i primi due commi dell’articolo 640 del codice di procedura civile.
Se accoglie la domanda di indennizzo, il giudice o il presidente ingiungono all’amministrazione procedente ovvero a quella a cui è ascrivibile il ritardo o al soggetto di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990, contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata nella misura di cui al comma 2, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Se pronuncia con decreto il presidente liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
Se il ricorso per l’indennizzo è in tutto o in parte respinto con decreto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma del comma 11.
Quando la domanda di indennizzo è dichiarata inammissibile o respinta in relazione alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione o del soggetto di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241 del 1990 contro cui il ricorso è proposto una somma non superiore a quattro volte il contributo unificato.

9. Il ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale, unitamente al decreto che accoglie la domanda di indennizzo, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. La notificazione del decreto o della sentenza rende improponibile l’opposizione da pare del ricorrente e comporta acquiescenza di questi alla pronuncia sull’indennizzo.

10. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento e la domanda di indennizzo non può essere più proposta.

11. La sentenza o il decreto che accolgono la domanda sono altresì comunicati al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Contro la statuizione sull’indennizzo contenuta nella sentenza che definisce il procedimento di cui all’art. 117 del codice del processo amministrativo ovvero contro il decreto che ha deciso sulla domanda di indennizzo può essere proposta opposizione dal resistente nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione, con ricorso al medesimo tribunale amministrativo regionale, notificato alla controparte e depositato nella segreteria del giudice nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 45, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 87, comma 3, del codice del processo amministrativo. Del collegio non possono far parte i giudici che hanno pronunciato il provvedimento impugnato. Il tribunale pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso notificato, con ordinanza non impugnabile. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 8 della legge n. 241 del 1990 e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta espressa menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ai sensi del presente articolo ed è altresì espressamente indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo.
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, può essere elevata la misura dell’indennizzo di cui al comma 2.
A i procedimenti disciplinati da questo articolo, diversi da quello di cui all’articolo 117 del codice del processo amministrativo, si applica l’art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ma il contributo è ridotto alla metà. Il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato e dall’applicazione del comma 8 confluisce nel capitolo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il presente articolo si applica ai procedimenti amministrativi per i quali l’istanza è stata depositata ovvero l’obbligo di provvedere è sorto successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se l’istante o l’interessato è un imprenditore.
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono stabiliti il termine a decorrere dal quale il presente articolo sarà applicato, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi nei quali l’istante o l’interessato non è un imprenditore e sono individuati i procedimenti eventualmente esclusi.
All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 9-quinquies è inserito il seguente:

«9-sexies 1. Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2-bis e a esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo liquida a favore dell’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma stabilita dalla legge».

Art. 45

(Zone a burocrazia zero)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale

6. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità sociale.

Art. 46

(Soppressione certificazioni sanitarie)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneita` psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita` per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità` fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. All’articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 sono apportate le seguenti modificazioni .

a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità` psico-fisica al lavoro:

a) idoneità` psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, 1º marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974;

b) idoneità` all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4º, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà` del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità` fisica,» sono soppresse.

6. La lettera e) dell’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239 è` abrogata.

Art. 47

(Croce Rossa)

Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n.178, l’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un’istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all’anticipazione, previa presentazione da parte della C.R..I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell’ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all’anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all’articolo 4 del suddetto decreto legislativo n.178 del 2012. L’anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.

ULTERIORI NORME MIT (da valutare)

Art. 48

MUTUI

1. All’articolo 3, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dopo le parole: “anche a favore”, sono inserite le seguenti: “delle persone fisiche e”.

2. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, CDP S.p.A. può altresì fornire alle banche la liquidità per l’erogazione di mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni principali con caratteristiche definite da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. A tale fine, le banche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra CDP S.p.A. e l’Associazione bancaria italiana, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, per un ammontare massimo definito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”,

b) dopo il comma 8-bis. è aggiunto il seguente:

“8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7, 8, e 8-bis. CDP S.p.A. può altresì sottoscrivere, direttamente o attraverso altri investitori istituzionali, obbligazioni bancarie garantite ovvero tranche senior di cartolarizzazioni ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, garantite da mutui residenziali con caratteristiche definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.”.

Art. 49

(Pubblicazione e trasmissione dati in materia di appalti pubblici)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

“418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’anno 2013.”.

Art. 50

(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)

1. All’articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente” sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono soppressi.

2. Il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.”.

3. All’articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato”;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: “In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.”.

Art. 51

Riformulazione Art. 57

1. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

NORMA DIFESA (da valutare)

Art.52

2. Al Codice dell’ordinamento militare è apportata la seguente modificazione:

a) dopo l’articolo 537, è inserito il seguente:

«Art. 537-bis (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Paesi Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei citati accordi.

2. Nell’ambito dei medesimi accordi, previa specifica intesa con il Ministero degli affari esteri, può essere prevista la cessione di sistemi d’arma, di mezzi e di equipaggiamenti in uso alle Forze armate, risultanti obsoleti ovvero eccedenti, anche ai sensi dell’articolo 310.

3. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all’articolo 619.

ULTERIORI NORME LAVORO

Art 53
(Misure di semplificazione in materia di salute e sicurezza)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso».

2. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente ».

3. All’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali”.

4. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,».

5. All’Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al punto 1.1.1., è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

Art 54
(Semplificazioni della documentazione)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori»;

b) all’articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis».

2. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al capo I del titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

5. I decreti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 55
(Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)

1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

b) all’articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal centottantottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro».

3. L’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio). –

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1».

4. All’articolo 225, comma 8, all’art. 240, comma 3 e all’articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

5. All’articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro».

Art 56

(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l’obbligo per la lavoratrice di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.